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Statuti

Il presente documento è fornito in lingua inglese e costituisce la versione vincolante. In caso di discrepanze o incongruenze tra le traduzioni, prevarrà la versione inglese.

Statuti del Mensa Svizzera da scaricare qui

Statuti del Mensa International da scaricare qui

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Statuti del Mensa Svizzera

I. Nome, scopo

Articolo 1: Nome, natura giuridica, lingue
  1. Il Mensa Svizzera (tradotto come Mensa Schweiz, Mensa Suisse, Mensa Svizzera, Mensa Svizra) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.
  2. L'Associazione ha sede legale a Berna.
  3. Mensa Svizzera è un'associazione multilingue. La comunicazione ufficiale avviene in inglese o in tedesco e francese.
  4. Il Mensa come organizzazione non si definisce in base a una determinata religione, filosofia o ideologia, se non in base a quanto stabilito dagli statuti.
Articolo 2: Scopo

  1. Gli scopi del Mensa sono
    a) identificare e promuovere l'intelligenza umana a beneficio dell'umanità;
    b) incoraggiare, condurre e pubblicare ricerche sulla natura, le caratteristiche e gli usi dell'intelligenza;
    c) fornire un ambiente intellettuale e sociale stimolante per i membri.
  2. Il Mensa può contribuire a creare contatti intellettuali e sociali stimolanti tra membri e non membri.
  3. Il Mensa Svizzera è a disposizione del pubblico come partner nella discussione di questioni riguardanti bambini o adulti altamente dotati.
  4. Il Mensa come organizzazione non può esprimere un'opinione come quella del Mensa, né intraprendere alcuna azione politica, né avere alcuna affiliazione ideologica, filosofica, politica o religiosa.
Articolo 3: Rapporto con il Mensa International
  1. Il Mensa Svizzera è affiliato al Mensa, una società internazionale non costituita in società, e ai suoi gruppi membri.
  2. In quanto affiliato, il Mensa Svizzera utilizza il nome "Mensa" e il suo emblema con il permesso del Mensa e del Mensa International Limited (MIL), proprietario legale del nome e del marchio.
  3. In quanto Mensa nazionale a tutti gli effetti, il Mensa Svizzera contribuisce al finanziamento del Mensa internazionale versando una quota adeguata delle sue entrate alla MIL, in conformità alle politiche adottate dal Consiglio di amministrazione internazionale del Mensa (IBD).
  4. Il Consiglio designa il rappresentante del Mensa Svizzera presso il Consiglio di Amministrazione Internazionale.
  5. Il Mensa Svizzera aderisce allo statuto del Mensa Internazionale, tranne nei casi in cui le sue disposizioni siano in conflitto con le leggi svizzere obbligatorie.
Articolo 4: Servizi
  1. Il Mensa Svizzera fornisce un'infrastruttura per sostenere i contatti e lo scambio di informazioni tra i suoi membri. Parti obbligatorie di tale infrastruttura sono
    a) un elenco ufficiale dei soci che è disponibile per tutti i membri del Mensa Svizzera, ma non per i non soci,
    b) l'organizzazione di incontri
    c) un sito web del Mensa Svizzera,
    d) un sistema di trasmissione via Internet che raggiunge tutti i soci che desiderano ricevere tali informazioni, ma non i non soci del Mensa Svizzera.
  2. Gli eventi del Mensa sono generalmente aperti a tutti i membri. L'organizzatore dell'evento può richiedere un'iscrizione preventiva, limitare le dimensioni dell'evento o imporre altre restrizioni, purché non comportino un'indebita discriminazione dei membri.

II. L'adesione

Articolo 5: Condizioni per l'adesione
  1. Possono diventare membri del Mensa Svizzera le persone che hanno ottenuto un punteggio entro il due per cento superiore della popolazione generale in un test d'intelligenza approvato dallo Psicologo Supervisore Internazionale e che è stato correttamente somministrato e supervisionato.
  2. I membri devono pagare la quota annuale, rispettare gli statuti e consentire l'inserimento del loro nome e del loro indirizzo postale negli elenchi ufficiali dei membri del Mensa Svizzera e del Mensa International.
Articolo 6: Tipi di soci:
  1. Esistono tre tipi di affiliazione: socio ordinario, socio junior e socio ospite.
  2. Sono soci ordinari i soci che risiedono in Svizzera o sono cittadini svizzeri e che hanno compiuto 18 anni all'inizio dell'anno fiscale dell'associazione.
  3. I membri che risiedono in Svizzera o sono cittadini svizzeri e che hanno meno di 18 anni all'inizio dell'anno sociale dell'associazione sono membri junior.
  4. I membri di altri Mensa nazionali e i membri internazionali diretti possono diventare membri ospiti del Mensa Svizzera.
  5. Le persone che sono eleggibili come membri ai sensi dell'art. 5 ma non risiedono in Svizzera. 5, ma che non risiedono in Svizzera, possono essere accettate come membri ospiti dal Consiglio direttivo su base individuale.
  6. I soci junior e i soci ospiti hanno gli stessi diritti e privilegi dei soci ordinari, con le seguenti eccezioni:
    a) I soci junior non possono essere eletti e per votare devono avere almeno 15 anni all'inizio dell'anno finanziario dell'associazione
    b) I soci ospiti non possono né votare né essere eletti.
Articolo 7: Socio in regola
  1. Un membro "in regola" è una persona che ha accettato un'offerta di affiliazione, ha pagato tutte le quote dovute e non è attualmente soggetto a sanzioni imposte dal Mensa nazionale o dal Consiglio di amministrazione internazionale.
  2. Un membro che non abbia pagato la quota associativa entro un periodo di tolleranza stabilito dal Consiglio di amministrazione, perderà l'affiliazione e lascerà il Mensa "in cattiva posizione".
Articolo 8: Lasciare il Mensa Svizzera
  1. I soci possono lasciare il Mensa Svizzera in qualsiasi momento dandone comunicazione al responsabile dei soci. A meno che il socio non richieda diversamente, la sua adesione termina con la fine dell'anno finanziario dell'associazione.
  2. Se un membro si trasferisce a un'altra organizzazione Mensa nazionale o a Mensa International, la sua iscrizione termina immediatamente.
  3. In entrambi i casi non verrà rimborsata la quota associativa pro-rata.

III.Organi dell'Organizzazione

A.Assemblea generale

Articolo 9: Poteri
  1. L'Assemblea Generale (GA) è l'organo supremo del Mensa Svizzera.
  2. L'Assemblea Generale elegge i Revisori dei Conti, il Supervisore elettorale e l'Ombudsman.
  3. L'Assemblea generale conferma o respinge i membri del Consiglio direttivo che sono stati cooptati dal Consiglio direttivo e occupa i posti vacanti in qualsiasi momento, anche se non sono all'ordine del giorno.
  4. Il GA
    a) esamina la relazione annuale del Consiglio
    b) approva o respinge il bilancio
    c) congeda il Consiglio
    d) approva o respinge il bilancio proposto.
  5. Il GA si riserva il diritto di:
    a) decidere l'importo della quota associativa annuale per ogni tipo di adesione;
    b) contrarre obbligazioni con un volume totale potenzialmente superiore a CHF 10'000. -
    c) creare nuove posizioni a pagamento;
    d) espellere i soci per motivi diversi dal mancato pagamento delle quote;
    e) acquistare e vendere beni immobili; f) accendere un prestito.
  6. Se non diversamente specificato, le decisioni prese dal GA hanno effetto immediato.
Articolo 10: Svolgimento dell'Assemblea generale
  1. Il presidente del Consiglio direttivo presiede l'Assemblea generale, a meno che l'Assemblea generale non elegga un presidente del giorno.
  2. L'Assemblea Generale delibera con la maggioranza assoluta dei membri presenti, a meno che non sia previsto diversamente.
  3. Il verbale delle delibere deve essere pubblicato entro 10 giorni.
Articolo 11: Assemblea generale annuale
  1. L'Assemblea generale annuale (AGA) si svolge entro 4 mesi dalla fine dell'anno finanziario.
  2. L'AGA viene convocata dal Consiglio centrale secondo il seguente calendario:
    a) la data deve essere pubblicata al più tardi 2 mesi prima della fine dell'anno finanziario;
    b) l'ordine del giorno proposto dal Consiglio centrale e la città in cui si svolge l'AGA devono essere pubblicati entro la fine dell'anno finanziario;
    c) le richieste di punti aggiuntivi all'ordine del giorno devono pervenire al Consiglio centrale 4 settimane prima dell'AGA;
    d) l'ordine del giorno definitivo e il rendiconto finanziario devono essere pubblicati al più tardi 2 settimane prima dell'AGA.
Articolo 12: Assemblea generale straordinaria convocata dal Consiglio centrale
  1. Il Consiglio direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria (EGA) comunicando a tutti i soci, con un preavviso di almeno sei settimane, la data e l'ordine del giorno della riunione.
  2. L'Assemblea generale straordinaria deve svolgersi nella città di Berna, di sabato, con inizio alle ore 11.00.
Articolo 13: Assemblea generale straordinaria richiesta dai soci
  1. Un'Assemblea Generale Straordinaria può essere richiesta da almeno il 5% dei soci ordinari. La richiesta deve essere presentata per iscritto e deve contenere i nomi e le firme dei richiedenti.
  2. Il Presidente e, in sua assenza, il Vicepresidente devono convocare l'Assemblea generale straordinaria entro 14 giorni dalla richiesta, fornendo l'ordine del giorno definitivo. La mancata convocazione è considerata un atto contrario al Mensa.
  3. La richiesta di convocazione deve prevedere un ordine del giorno per l'assemblea. Il Consiglio direttivo può aggiungere o riordinare, ma non togliere, punti a tale ordine del giorno.
  4. L'EGA deve svolgersi nella città di Berna di sabato, con inizio alle ore 11.00, e deve tenersi almeno cinque e al massimo otto settimane dopo la ricezione della richiesta.
  5. Se il membro del Consiglio di amministrazione responsabile non soddisfa queste richieste, l'Ombudsman subentrerà nell'organizzazione dell'assemblea generale e informerà il Consiglio di amministrazione e i membri della sua sostituzione. Le spese necessarie saranno rimborsate da Mensa Svizzera.
Articolo 14: Referendum
  1. Su questioni importanti, il Consiglio centrale può decidere di indire un referendum in cui tutti i soci possono votare. I referendum saranno condotti in modo da garantire a tutti i soci la parità di accesso al voto sulla misura.
  2. I referendum si svolgeranno attraverso un processo di votazione elettronica sicura o per corrispondenza e saranno organizzati dalla commissione elettorale in carica.
  3. Il voto referendario sarà consultivo e il risultato sarà sottoposto all'Assemblea generale per la conferma formale della proposta.

B. Organi elettivi

Articolo 15: Organi elettivi
  1. Il mandato ordinario è di tre anni.
  2. Ogni socio ordinario in regola può candidarsi alle elezioni.
  3. I membri di un organo non possono far parte contemporaneamente di un altro organo. Un membro in cattiva posizione viene automaticamente rimosso dalla carica fino alla successiva elezione ordinaria.
  4. Tutti gli organi elettivi sono eletti dall'Assemblea generale. Le elezioni regolari del Consiglio direttivo sono delegate al Supervisore elettorale, che presenta i risultati all'Assemblea generale annuale.
  5. Per tutti gli organi, eccetto il Consiglio, l'Assemblea Generale eleggerà un successore, che entrerà in carica nel caso in cui il titolare eletto della carica non sia in grado di svolgere la sua funzione.
  6. La rimozione di una persona o di un organo eletto in un'Assemblea generale richiede una maggioranza di due terzi dei membri votanti presenti. Prima della votazione, la persona deve avere una ragionevole opportunità di spiegare la propria posizione.

a) Consiglio di amministrazione

Articolo 16: Responsabilità del Consiglio di amministrazione
  1. Il Mensa Svizzera è gestito da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri che devono essere soci ordinari in regola. Essi sono tenuti a gestire l'associazione in conformità con le decisioni prese dal GA.
  2. I membri del Consiglio di amministrazione si distribuiscono i compiti tra di loro, compresi il presidente e il vicepresidente.
  3. I membri del Consiglio hanno potere di firma congiunta; uno dei due membri firmatari deve essere il presidente o il vicepresidente.
  4. Il Consiglio direttivo presenterà una relazione annuale e una relazione finanziaria all'Assemblea generale.
  5. Se l'ordine del giorno proposto per un'Assemblea generale prevede la rimozione del Consiglio direttivo o di uno o più membri, il Consiglio direttivo non potrà intraprendere altre attività se non quelle assolutamente necessarie per il funzionamento del Mensa Svizzera, fino allo svolgimento dell'Assemblea generale.
  6. Il Consiglio può organizzare o riconoscere gruppi locali di soci per facilitare le attività e istituire Gruppi di interesse speciale secondo le linee guida del Mensa International.
Articolo 16a: Archivio
  1. Il Consiglio centrale è responsabile della tenuta di un archivio che contenga tutti i documenti rilevanti relativi alle decisioni della direzione, alle elezioni e ai referendum, alle posizioni finanziarie, alle attività dei soci e ai documenti legali.
  2. Il Consiglio centrale può nominare un archivista tra i soci ordinari, che si occuperà della manutenzione dell'archivio.
Articolo 17: Posti vacanti; numero minimo di membri del Consiglio di amministrazione
  1. Ai sensi del paragrafo seguente, un posto vacante nel Consiglio può essere occupato dal Consiglio stesso.
  2. Il membro del Consiglio così nominato resterà in carica fino all'Assemblea generale successiva, dove sarà confermato per il periodo elettorale rimanente.
  3. Se il Consiglio ha meno di 3 membri a causa di posti vacanti, convocherà un'Assemblea generale straordinaria allo scopo di eleggere altri membri che rimarranno in carica fino alla fine del periodo elettorale in corso.
Articolo 18: Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione
  1. Il Consiglio direttivo viene eletto ogni tre anni, a partire dal 2021.
  2. Le elezioni regolari si svolgeranno con un processo di votazione elettronica sicura o per corrispondenza e saranno organizzate dall'attuale comitato elettorale. Il voto è indipendente dalla presenza fisica in un determinato luogo e momento. Lo svolgimento dettagliato delle elezioni è descritto nelle "Procedure elettorali".
  3. Le elezioni si svolgono sempre, indipendentemente dal numero di candidati.
  4. I risultati delle elezioni saranno pubblicati subito dopo lo spoglio e almeno sei settimane prima dell'Assemblea generale annuale. Le schede elettorali devono essere conservate fino a dopo l'Assemblea generale annuale.
  5. Il nuovo Consiglio direttivo entra in carica al termine dell'Assemblea generale annuale successiva, dopo la conferma dei risultati elettorali da parte del Supervisore elettorale. Questi punti all'ordine del giorno (relazione del Supervisore elettorale e passaggio di consegne) sono obbligatori dopo un'elezione.
  6. I candidati che hanno ricevuto un risultato esplicitamente negativo in un'elezione del Consiglio direttivo sono esclusi dalla possibilità di essere cooptati dal Consiglio direttivo fino alla successiva elezione ordinaria. In singoli casi questa limitazione può essere revocata dall'Assemblea generale.
Articolo 19: Rimozione dei membri del Consiglio di amministrazione
  1. L'Assemblea generale può revocare singoli membri del Consiglio di amministrazione con un voto di sfiducia a maggioranza di due terzi. La persona interessata dovrà avere una ragionevole opportunità di spiegarsi all'Assemblea generale.
  2. L'Assemblea generale può revocare il Consiglio di amministrazione nel suo complesso con un voto di sfiducia a maggioranza di due terzi, che sarà immediatamente seguito da un'elezione di nuovi membri del Consiglio di amministrazione, in cui i membri del Consiglio di amministrazione revocati potranno ricandidarsi.
Articolo 20: Riunioni del Consiglio di amministrazione
  1. Ogni anno finanziario si terranno almeno due riunioni ordinarie del Consiglio di amministrazione.
  2. Le riunioni del Consiglio possono essere convocate dal Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio con un preavviso di 10 giorni a tutti i membri del Consiglio.
  3. Il Consiglio può tenere riunioni ad hoc senza una convocazione formale, a condizione che tutti i membri del Consiglio siano presenti a tale riunione.
  4. Tutte le decisioni prese devono essere documentate e pubblicate entro una settimana dalla riunione del Consiglio. Ciò include tutte le decisioni prese dalla fine dell'ultima riunione del Consiglio.

b) Altri organi elettivi

Articolo 21: Revisori dei conti
  1. I revisori dei conti esaminano il bilancio e valutano se è conforme allo statuto, alla legge svizzera e ai comuni principi contabili.
  2. I revisori dei conti raccomandano all'Assemblea generale se il bilancio presentato dal Consiglio direttivo debba essere accettato o respinto.
  3. Hanno il diritto di ispezionare tutti i conti e i documenti pertinenti.
Articolo 22: Supervisore elettorale
  1. Il Supervisore elettorale viene eletto dall'Assemblea generale ogni anno dispari e resta in carica per due anni.
  2. Il Supervisore elettorale risponde all'Assemblea generale e supervisiona il corretto svolgimento delle elezioni (scritte) all'interno dell'associazione.
  3. Per questo compito forma un Comitato elettorale composto da tre soci ordinari "in regola" che è responsabile dell'effettivo svolgimento delle elezioni secondo le linee guida contenute nel documento "Procedure elettorali".
  4. Né il Supervisore né i membri del Comitato possono essere attuali titolari di cariche elettive o candidati alla carica da eleggere.
  5. Il documento "Procedure elettorali" è soggetto all'approvazione dell'Assemblea generale. Il documento deve essere pienamente conforme agli statuti dell'associazione. Le linee guida devono essere rese pubbliche a tutti i soci e non possono essere modificate durante il periodo elettorale.
Articolo 23: Mediatore
  1. L'Ombudsperson media, concilia e risolve i conflitti all'interno del Mensa Svizzera, se richiesto da un membro.
  2. L'Ombudsperson non può avere allo stesso tempo altre funzioni ufficiali all'interno del Mensa.
  3. È tenuto a convocare un EGA richiesto dai soci se il Consiglio di amministrazione non lo fa (articolo 13).
  4. Al fine di comunicare efficacemente con i soci, ha il diritto di implementare una propria piattaforma di comunicazione. Mensa Svizzera rimborserà le spese necessarie.
  5. Il rifiuto di comunicare con l'Ombudsperson può essere considerato un atto contrario al Mensa.
  6. Nel caso in cui l'Ombudsperson non sia in grado di risolvere il conflitto, il conflitto sarà deferito all'Ombudsperson internazionale o a un arbitro accettabile da tutte le parti coinvolte.

IV.Finanze

Articolo 24: Non scopo di lucro
  1. Il Mensa Svizzera è un'organizzazione senza scopo di lucro. A lungo termine, il Mensa dovrà operare con un bilancio in pareggio.
Articolo 25: Esercizio finanziario

  1. L'esercizio finanziario termina il 30 giugno.
Articolo 26: Quote associative
  1. Le quote associative sono stabilite dal GA e non possono essere superiori a 120 CHF. - all'anno.
Art. 27: Retribuzione e spese
  1. Il lavoro dei membri del Mensa Svizzera è generalmente onorario e non retribuito.
  2. Per i dirigenti eletti è obbligatorio. Per le altre cariche, il GA può derogare a questa limitazione su base individuale.
  3. Le spese necessarie e ragionevoli sostenute per lavorare per il Mensa Svizzera saranno rimborsate in base a una politica di rimborso spese.

V. Risoluzione delle controversie

Articolo 28: Risoluzione delle controversie


I soci che hanno una controversia con il Mensa, o con un altro socio derivante da attività legate al Mensa, devono esaurire tutte le vie di risoluzione e di ricorso all'interno della società prima di rivolgersi ad autorità esterne. L'omissione deliberata di tale procedura può essere considerata un atto contrario al Mensa.

Articolo 29: Azioni disciplinari
  1. Il Consiglio direttivo può imporre sanzioni a un membro che violi lo statuto o commetta un atto contrario al Mensa, a condizione che al membro interessato sia stata data una ragionevole opportunità di spiegarsi. Tali sanzioni possono includere la sospensione o l'allontanamento da una funzione ufficiale, nonché la limitazione dell'accesso al forum o dei diritti di pubblicazione sul sito web.
  2. Le sanzioni contro i funzionari eletti possono essere imposte solo dall'Assemblea generale.
  3. Solo l'Assemblea generale ha il diritto di escludere i soci per motivi diversi dal mancato pagamento della quota associativa. L'assemblea generale non è tenuta a giustificare l'espulsione.

VI. Scioglimento e uscita

Articolo 30: Scioglimento
  1. Il Mensa Svizzera può essere sciolto in occasione di un'Assemblea generale straordinaria appositamente convocata e con una maggioranza di due terzi dei membri votanti presenti.
  2. Se viene deciso lo scioglimento, l'Assemblea Generale nomina i liquidatori.
  3. Le eventuali eccedenze dell'associazione saranno convertite in denaro e depositate su un conto bancario sotto il controllo fiduciario di Mensa International Limited, a beneficio di una nuova organizzazione nazionale Mensa, che potrà sorgere in un secondo momento.
Articolo 31: Uscita dall'Organizzazione Mensa
  1. Il Mensa Svizzera non deve essere sciolto se il Consiglio di Amministrazione Internazionale non riconosce più il Mensa Svizzera.
  2. In questo caso, il Mensa Svizzera pagherà tutti gli obblighi esistenti con i fondi del Mensa Svizzera e trasferirà tutti i registri dei test e dei soci al Mensa International Limited.
  3. Il Mensa Svizzera convocherà un'Assemblea Generale Straordinaria entro tre mesi, cambierà il nome del Mensa Svizzera e modificherà gli statuti in modo da non avere alcun legame con il Mensa International. Fino a quel momento, gli statuti sono ancora validi.
  4. Successivamente, l'associazione precedentemente nota come Mensa Svizzera ("l'Associazione") interrompe immediatamente l'uso di tutti i loghi, i marchi e le altre proprietà intellettuali del Mensa International Limited e trasferisce gratuitamente qualsiasi proprietà intellettuale legata al Mensa di proprietà dell'Associazione al Mensa International Limited.
  5. I fondi dell'Associazione rimangono di sua proprietà e non saranno distribuiti ai suoi membri. Qualsiasi attivo in eccedenza che superi un anno di quote associative dei membri attuali sarà convertito in contanti e depositato su un conto bancario sotto il controllo fiduciario di Mensa International Limited, come donazione a beneficio di una nuova organizzazione nazionale Mensa, che potrebbe sorgere in un momento successivo.

VII.Revisione dello Statuto

Articolo 32: Revisione degli Statuti
  1. Il Consiglio direttivo o un gruppo di almeno 10 soci ordinari in regola possono proporre all'Assemblea generale una revisione dei presenti statuti. La proposta deve includere il testo degli articoli da rivedere.
  2. Tutte le revisioni dello statuto devono essere approvate dall'organo competente del Mensa International prima di diventare effettive.
  3. Quando possibile, sia per le proposte proprie che per quelle dei soci, il Consiglio si impegna a ottenere l'approvazione del Mensa International prima della votazione dell'Assemblea Generale.
  4. Se i vincoli di tempo o, nel caso di revisioni dello statuto proposte dai soci, l'opposizione del Consiglio non consentono l'approvazione del Mensa International prima che abbia luogo l'Assemblea Generale, quest'ultima terrà una votazione condizionata sulla proposta, soggetta alla successiva approvazione del Mensa International. Il Consiglio di amministrazione sottoporrà gli statuti modificati all'approvazione del Mensa International entro due settimane. Una volta che il Mensa International ha concesso l'approvazione, il Consiglio ne informa i membri attraverso il sito web del Mensa. Se il Mensa International nega l'approvazione dello statuto rivisto, la decisione condizionale dell'Assemblea generale è nulla e lo statuto esistente rimane in vigore. Il Consiglio informa i membri attraverso il sito web del Mensa.
  5. Gli statuti rivisti entrano in vigore immediatamente non appena l'Assemblea generale e il Mensa International li approvano.
  6. Se il Mensa International implementa nuovi standard minimi per gli statuti nazionali del Mensa che non sono coperti da questi statuti, il consiglio dovrà redigere articoli rivisti e sottoporli all'approvazione del Mensa International entro tre mesi da tale decisione, per poi proporli alla successiva Assemblea generale ordinaria dopo l'approvazione del Mensa International.

VIII. Varie

Articolo 33: Luogo di giurisdizione
  1. Il luogo di giurisdizione è la sede statutaria dell'associazione, come specificato nell'articolo 1.

I presenti statuti sono stati approvati dal Mensa International il 02 marzo 2021 e dall'Assemblea Generale il 12 settembre 2020. Sono entrati in vigore a partire da quest'ultima data.